Brevetti, Anno Zero: in arrivo la giurisdizione europea comune
Di Giovanni Sapere
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Dal 27 marzo scorso, qualsiasi tipo di brevetto presentato e approvato nei paesi dell'UE sarà protetto da una tutela brevettuale unitaria. In Italia il provvedimento è stato pubblicato in Gazzetta Ufficiale lo scorso 12 marzo.
Si tratta del decreto legislativo n. 18 del 19 febbraio scorso, che reca – si legge – «Attuazione della delega di cui all'articolo 4 della legge 25 ottobre 2017, n. 163, per l'adeguamento, il coordinamento e il raccordo della normativa nazionale alle disposizioni del regolamento (UE) n. 1257/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 dicembre 2012, relativo all'attuazione di una cooperazione rafforzata nel settore dell'istituzione di una tutela brevettuale unitaria, e alle disposizioni dell'Accordo su un tribunale unificato dei brevetti, ratificato e reso esecutivo ai sensi della legge 3 novembre 2016, n. 214».
In parole semplici, oltre a prevedere regole precise sul brevetto europeo, il decreto istituisce una giurisdizione comune a tutti i paesi UE partecipanti, conferendo loro le competenze necessarie in materia di contraffazione, violazione, accertamento della nullità, revoca o non violazione dei brevetti europei, nonché di relativi provvedimenti provvisori e cautelari, domande riconvenzionali, azioni di risarcimento dei danni anche in connessione con i certificati complementari di protezione rilasciati sulla base di un brevetto europeo.
A tutto ciò si sono aggiunte disposizioni per garantire l'applicazione della normativa italiana alle cause riguardanti il brevetto europeo rilasciato per l'Italia che sono pendenti fino alla data di entrata in vigore dell'accordo, oltre a quelle promosse successivamente davanti all'autorità giudiziaria italiana in forza del regime transitorio. Il brevetto europeo unitario e il brevetto europeo rilasciato per l'Italia produrranno effetti solo dopo la pubblicazione della menzione nel Bollettino europeo dei brevetti, mentre sarà previsto un regime transitorio per le cause pendenti relative ai brevetti europei rilasciati per l'Italia.
Per il diritto dei brevetti in senso stretto, tuttavia, esistono alcune limitazioni all'esclusiva, che non opererà più per gli atti sperimentali relativi all'immissione in commercio dei farmaci, per l'uso sperimentale di scoperte e brevetti relativi a varietà vegetali e per l'uso di invenzioni brevettate su navi, aerei e veicoli terrestri che entrano temporaneamente o accidentalmente in Italia.
Il decreto riscrive quasi interamente il comma 1 dell'articolo 56 del Codice della proprietà industriale, e il brevetto europeo rilasciato per l'Italia e quello europeo unitario garantiranno ai rispettivi titolari i diritti previsti dagli articoli 25 e 26 dell'accordo, che riassumono le disposizioni per impedire l'uso diretto e indiretto delle invenzioni. Inoltre, il comma 2 dell'articolo 56 del Codice della proprietà industriale sarà soppresso, mentre le contraffazioni sono valutate secondo quanto prescritto dalla normativa italiana in materia.
Un'altra novità riguarda l'esclusiva brevettuale, che non opererà più per gli atti sperimentali compiuti in ambito privato e a fini non commerciali, volti a ottenere, anche all'estero, autorizzazioni per l'immissione in commercio di medicinali, mentre non è prevista alcuna esclusiva per gli atti sperimentali relativi all'oggetto dei brevetti e all'uso di materiale biologico per la coltivazione, la scoperta e lo sviluppo di altre varietà vegetali.



